IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8  agosto  1995,  n.
335; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 febbraio 1997; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                              Contributi 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1998  per  il  personale  iscritto  al
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea,  di  seguito  denominato  Fondo,  la  retribuzione
imponibile sulla  quale  sono  commisurati  i  contributi  e'  quella
definita dall'articolo 12 della legge  30  aprile  1969,  n.  153,  e
successive integrazioni e modificazioni. 
  2. Dal trimestre solare successivo a quello di  entrata  in  vigore
del presente decreto per il personale iscritto al Fondo, ad eccezione
di quanto previsto al comma 4, il contributo e'  pari  al  40,82  per
cento delle retribuzioni imponibili, di cui il  13,508  per  cento  a
carico dei lavoratori. Il contributo e' comprensivo  delle  quote  di
contribuzione  attualmente   riguardanti   il   finanziamento   delle
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24
della legge 9 marzo 1989, n. 88, che pertanto sono ridotte, a partire
dalla medesima data, secondo le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in  data  21  febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995
puo' far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto  anni
interi il contributo di cui  al  comma  2  e'  ridotto  nella  misura
dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico  del
lavoratore e dell'1,046 per cento  quello  a  carico  del  datore  di
lavoro, a condizione che le somme derivanti dalla predetta  riduzione
siano destinate al finanziamento di fondi pensione di cui al  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  4. A decorrere dal 1 gennaio 1999  per  il  personale  iscritto  al
Fondo  che  alla  data  del  31  dicembre  1995   puo'   far   valere
un'anzianita'  contributiva  inferiore  a  diciotto  anni  interi  il
contributo di cui al comma 2 e' ulteriormente  ridotto  nella  misura
dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico  del
lavoratore e dell'1,046 per cento  quello  a  carico  del  datore  di
lavoro, ferma restando la condizione di cui al comma 3. 
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per il personale iscritto al Fondo successivamente alla data  del  31
dicembre 1995 e privo di anzianita' contributiva,  il  contributo  e'
stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con  i  criteri  di
ripartizione in  vigore  nel  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti
dell'assicurazione generale obbligatoria. 
  6. Per il personale di cui al comma 5, a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, le aliquote di  contribuzione
attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all'articolo 24 della  legge  9  marzo
1989, n. 88, sono ridotte  nelle  misure  previste  nel  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in  data  21  febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996. 
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per il personale di cui al comma 5, ai fini del  finanziamento  degli
oneri  derivanti  dall'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 3,  comma  11,  si  applica  un  contributo  addizionale
stabilito nella misura del 5 per cento di cui 3,59 per cento a carico
del lavoratore e 1,41 per cento a carico del datore di lavoro. 
  8. Per il personale di cui  al  comma  5  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della  legge  8  agosto
1995, n. 335. 
  9. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge  13
luglio 1965, n. 859, e' abrogata. A decorrere  dal  trimestre  solare
successivo a quello di entrata in  vigore  del  presente  decreto  il
contributo dovuto al Fondo deve essere versato con le modalita',  nei
termini e con la periodicita' vigenti nel Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti. 
  10. Si applicano al Fondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 1,
del  decreto  -  legge  9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   7   dicembre   1989,   n.   389.   Per
l'applicazione della predetta norma, nei casi in cui non siano  stati
stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi
di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale  sono
stabiliti annualmente con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative  delle  categorie  professionali  che  concorrono  al
Fondo.  A  tali  limiti  vanno  comunque  adeguate  le   retribuzioni
contrattali che risultino inferiori agli stessi. L'articolo  4  della
legge 31 ottobre 1988, n. 480, e' abrogato. 
  11. La disposizione di cui all'articolo 21 della  legge  13  luglio
1965, n. 859, e' abrogata. In materia  di  prescrizione  dell'obbligo
contributivo valgono le medesime norme  vigenti  nel  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti. 
  12. A favore del personale iscritto  al  Fondo,  sono  estese,  per
periodi successivi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai fini delle prestazioni pensionistiche  come  disciplinate
dalla normativa del Fondo stesso: 
  a) le  disposizioni  contenute  nell'articolo  5  del  decreto  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1957,  n.  818,
nell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e nell'articolo
8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni,  in
materia di versamento e di accreditamento dei contributi  obbligatori
e figurativi; 
  b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione  figurativa  in
caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite  le  prestazioni
per disoccupazione, con le stesse modalita'  e  limitazioni  previste
per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
  13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dei trasporti, si provvede a  determinare
le modalita' e i termini per l'applicazione  dell'articolo  20  della
legge  13  luglio  1965,  n.   859,   finalizzata   alla   tempestiva
acquisizione delle comunicazioni previste dal medesimo articolo 20. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce   che essa non  puo'    avvenire  se    non  con
          determinazione    di  principi   e criteri   e soltanto per
          tempo limitato e per soggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto, della    Costituzione,
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il  testo  dei commi 22 e 23 dell'art. 2 della legge 8
          agosto 1995,  n.      335      (Riforma      del    sistema
          pensionistico      obbligatorio      e complementare) e' il
          seguente:
            "22.   Il Governo   della Repubblica   e'  delegato    ad
          emanare,    entro  dodici mesi   dalla data   di entrata in
          vigore della  presente legge, sentite   le   organizzazioni
          maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale, uno  o
          piu' decreti legislativi    intesi  all'armonizzazione  dei
          regime    pensionistiti    sostitutivi   dell'assicurazione
          generale obbligatoria  operanti presso   l'INPS,   l'INPDAP
          nonche' dei  regimi pensionistici  operanti presso  li"Ente
          nazionale    di previdenza   ed assistenza per i lavoratori
          dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento  alle
          forme  pensionistiche a  carico del   bilancio dello  Stato
          per    le  categorie  di personale   non statale di cui  al
          comma 2, terzo  periodo,  con l'osservanza   dei   seguenti
          principi e  criteri direttivi:
            a)    determinazione    delle    basi    contributive   e
          pensionabili  con riferimento  all'art.   12 della    legge
          30    aprile   1969, n.  153,  e successive   modificazioni
          ed    integrazioni,      con     contestuale  ridefinizione
          delle  aliquote    contributive tenendo   conto, anche   in
          attuazione di  quanto previsto   nella lettera   b),  delle
          esigenze  di equilibrio  delle  gestioni  previdenziali, di
          commisurazione   delle  prestazioni  pensionistiche    agli
          oneri  contributivi  sostenuti    e alla salvaguardia delle
          prestazioni  previdenziali  in   rapporto      con   quelle
          assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
            b)  revisione  del sistema  di calcolo  delle prestazioni
          secondo i principi di  cui  ai  citati  commi  da  6  a  16
          dell'art. 1;
            c)     revisione  dei    requisiti    di  accesso    alle
          prestazioni   secondo  criteri  di  flessibilita'  omogenei
          rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
            d)    armonizzazione dell'insieme  delle prestazioni  con
          riferimento alle   discipline   vigenti  nell'assicurazione
          generale    obbligatoria,  salvaguardando   le    normative
          speciali    motivate    da       effettive    e   rilevanti
          peculiarita'   professionali   e  lavorative  presenti  nei
          settori interessati.
            23.   Il Governo   della   Repubblica e'   delegato    ad
          emanare,    entro  dodici mesi   dalla data   di entrata in
          vigore della  presente legge, norme intese a:
            a) prevedere, per i lavoratori di cui  all'art. 5,  commi
          2  e  3,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
          requisiti di accesso ai trattamenti   pensionistici,    nel
          rispetto      del      principio      di flessibilita' come
          affermato dalla  presente legge,  secondo criteri  coerenti
          e funzionali  alle obiettive  peculiarita' ed  esigenze dei
          rispettivi    settori     di   attivita'   dei   lavoratori
          medesimi,  con applicazione della  disciplina in materia di
          computo dei trattamenti pensionistici  secondo  il  sistema
          contributivo in modo da determinare effetti compatibili con
          le specificita' dei settori delle attivita';
            b)  armonizzare  ai  principi  ispiratori della  presente
          legge    i  trattamenti pensionistici del personale di  cui
          all'art. 2, commi 4 e  5,    del  decreto    legislativo  3
          febbraio    1993,  n.   29, e   successive modificazioni  e
          integrazioni,   tenendo   conto,   a     tal    fine,    in
          particolare,  della    peculiarita' dei rispettivi rapporti
          di impiego, dei differenti limiti di eta'  previsti per  il
          collocamento  a  riposo, con riferimento al  criterio della
          residua  speranza  di    vita  anche  in   funzione      di
          valorizzazione   della   conseguente   determinazione   dei
          trattamenti  medesimi.  Fino   all'emanazione  delle  norme
          delegate l'accesso   alle prestazioni   per anzianita'    e
          vecchiaia    previste  da siffatti trattamenti  e' regolato
          secondo quanto  previsto dall'art.  18, comma  8-quinquies,
          del   decreto legislativo   21  aprile    1993,  n.    124,
          introdotto dall'art. 15, comma 5, della presente legge."
            -  Il  comma  1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n.
          417 (Proroga dei  termini per   l'emanazione dei    decreti
          legislativi    di cui   alla legge  8    agosto  1995,   n.
          335,    recante   riforma     del    sistema  pensionistico
          obbligatorio e complementare) e' il seguente:
            "1.  I  termini per l'esercizio   delle deleghe normative
          conferite al Governo  dalla legge  8 agosto  1995, n.  335,
          sono  differiti al  30 aprile 1997".

    
           Note all'art. 1: 
            - L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
          degli ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia  di
          sicurezza sociale) e' il seguente: 
            "Art. 12. - Gli art. 1 e 2  del  decreto-legge  1  agosto
          1945, n. 692, recepiti negli art. 27 e 28 del  testo  unico
          delle norme sugli assegni familiari, approvato con  decreto
          30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del  testo  unico  delle
          disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali, approvato con decreto  30  giugno  1965,  n.
          1124, sono sostituiti dal seguente: 
            "Per la  determinazione  della  base  imponibile  per  il
          calcolo  dei  contribuenti  di  previdenza  ed   assistenza
          sociale,  si  considera  retribuzione  tutto  cio'  che  il
          lavoratore riceve dal datore  di  lavoro  in  danaro  o  in
          natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in  dipendenza  del
          rapporto di lavoro. 
            Sono  escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le  somme
          corrisposte al lavoratore a titolo: 
            1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra  fissa,
          limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 
            2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso
          di spese sostenute dal lavoratore  per  l'esecuzione  o  in
          occasione del lavoro; 
              3) di indennita' di anzianita'; 
              4) di indennita' di casa; 
            5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra,  in
          sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al  60
          per cento del suo ammontare; 
            6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum  a
          titolo  di  liberalita',  per  eventi  eccezionali  e   non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, 
          al rendimeno dei lavoratori e all'andamento aziendale; 
            7)  di  emolumenti  per  carichi  di  famiglia   comunque
          denominati,  erogati,  nei  casi  consentiti  dalla  legge,
          direttamente dal  datore  di  lavoro,  fino  a  concorrenza
          dell'importo degli assegni familiari a carico  della  Cassa
          unica assegni familiari. 
            L'art. 74 del testo unico  delle  norme  concernenti  gli
          assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955,  n.
          97,  e'  abrogato.  Per  i  produttori  di   assicurazione,
          tuttavia, resta esclusa dalla  retribuzione  imponibile  la
          quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di
          spese, nel limite massimo del  50  per  cento  dell'importo
          lordo dei compensi stessi. 
            L'elencazione degli elementi esclusi  dal  calcolo  della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo. 
            La  retribuzione  come  sopra   determinata   e'   presa,
          altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni  a
          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
          interessate. 
            Sono altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile 
          di cui al presente articolo: 
            a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie
          climatiche in favore degi figli dei dipendenti; b) le borse
          di studio  erogate  dal  datore  di  lavoro  ai  figli  dei
          dipendenti  che  abbiano  superato  con   profitto   l'anno
          scolastico,   compresi   i   figli   maggiorenni    qualora
          frequentino l'universita' e siano in regola con  gli  esami
          dell'anno accademico; 
            c) le  spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro  per  il
          funzionamento di asili nido aziendali; 
            d) le  spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro  per  il
          finanziamento di circoli aziendali con finalita'  sportive,
          ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento
          di spacci e bar aziendali; 
            e) la differenza  fra  il  prezzo  di  mercato  e  quello
          agevolato pratico per l'assegnazione ai dipendenti, secondo
          le vigenti disposizioni, di azioni della  societa'  datrice
          di lavoro ovvero di societa' controllanti o controllate; 
            f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e
          ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente 
          il 50 per cento del prezzo pratico al grossista". 
            -  L'art.  24  della  legge   9   marzo   1989,   n.   88
          (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per   l'assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: 
            "Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee  ai  lavoratori
          dipendenti). - 1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1989,  le
          gestioni  per  l'assicurazione  contro  la  dissoccupazione
          involontaria, ivi compreso il  Fondo  di  garanzia  per  il
          trattamento di fine rapporto e per  l'assicurazione  contro
          la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni  degli
          operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
          dei lavoratori dell'edilizia, la cassa  per  l'integrazione
          salariale ai lavoratori agricoli, la cassa  unica  per  gli
          assegni familiari, la cassa per il trattamento di  richiamo
          alle armi degli impiegati ed operai  privati,  la  gestione
          per i trattamenti economici di malattia di cui all'art.  74
          della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  il  Fondo  per  il
          rimpatrio   dei   lavoratori   extracomunitari    istituito
          dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed  ogni
          altra forma di previdenza a  carattere  temporaneo  diversa
          dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che  assume
          la denominazione di  "Gestione  prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti". 
            2.  La  predetta  gestione,  alla  quale  affluiscono   i
          contributi  afferenti  ai  preesistenti  fondi,   casse   e
          gestioni, ne assume le attivita' e le passivita'  ed  eroga
          le relative prestazioni. 
            3. Dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
          e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei  servizi  delle
          ferrovie, tranvie, filovie e linee di  navigazione  interna
          di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
          e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
          come da bilancio consuntivo  della  gestione  del  predetto
          fondo, e' contabilizzata  nella  gestione  dei  trattamenti
          familiari di cui al comma 1. 
            4. Il bilancio della gestione e' unico ed  evidenzia  per
          ciascuna  forma  di  previdenza   le   prestazioni   e   il
          correlativo  gettito  contributivo".  -  Il   decreto   del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il  Ministro  del  tesoro  in  data  21  febbraio  1996
          (Elevazione al 32 per cento dell'aliquota  contributiva  di
          finanziamento del fondo pensioni 
          lavoratori dipendenti gestito dall'INPS) e' il seguente: 
            "Visto il comma 23 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, che prevede con effetto  dal  1  gennaio  1996  che
          l'aliquota contributiva di finanziamento  dovuta  a  favore
          del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' elevata  al  32
          per  cento  con  contestuale   riduzione   delle   aliquote
          contributive di finanziamento delle prestazioni  temporanee
          a carico della gestione di cui all'art. 24  della  legge  9
          marzo  1989,  n.  88,  procedendo   prioritariamente   alla
          riduzione delle aliquote diverse da quelle di finanziamento
          dell'assegno per il nucleo familiare,  fino  a  concorrenza
          dell'importo   finanziario   conseguente   alla    predetta
          elevazione; 
            Visto  il  secondo  periodo  del   predetto   comma   che
          stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro
          saranno adottate le necessarie misure di adeguamento; 
            Visto il comma 24 dell'art. 3 della legge 8 agosto  1995,
          n. 335, che dispone che in  attesa  dell'entrata  a  regime
          della riforma della previdenza obbligatoria disposta  dalla
          citata legge e dei  corrispondenti  effetti  finanziari,  a
          decorrere dal periodo di paga in corso al 1  gennaio  1996,
          le aliquote contributive dovute all'assicurazione  generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme  di
          previdenza  esclusive,  sostitutive  ed  esonerative  della
          medesima sono elevate di 0,35 punti  percentuali  a  carico
          del dipendente e 0,35 punti percentuali a carico dei lavori
          di lavoro gia' obbligati al contributo di  cui  all'art.  2
          della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
            Visto  il  decreto  ministeriale  15  gennaio  1996   del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del tesoro, con effetto dal 1 ottobre  1995
          eleva  l'aliquota  di  finanziamento  al   Fondo   pensioni
          lavoratori dipendenti di 0,60 punti percentuali; 
            Considerato che l'aliquota vigente al  31  dicembre  1995
          per il Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti  e',  per  la
          generalita' dei lavoratori, pari al 27,57 per cento  e  che
          pertanto occorre  procedere  all'aumento  della  stessa  in
          misura pari a 4,43 punti percentuali; 
            Considerato che per particolari categorie di lavoratori o
          settori di attivita' sono  previste  aliquote  contributive
          per il Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti  inferiori  a
          quella generale, cui si applica l'art 37, comma 1,  lettera
          d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e che anche  per  tali
          categorie e settori 
          occorre procedere all'aumento di 4,43 punti percentuali; 
            Considerato che le aliquote contributive di finanziamento
          delle prestazioni temporanee prioritariamente  suscettibili
          di  riduzione  in  favore  del  trasferimento  della  quota
          residua alla  aliquota  di  equilibrio  al  Fondo  pensioni
          lavoratori    dipendenti    concernono:     l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  tubercolosi  ed  il   trattamento
          economico di maternita'; 
            Tenuto conto che  l'aliquota  relativa  al  finanziamento
          dell'assegno per il nucleo familiare  viene  ridotta  nella
          misura necessaria a raggiungere  l'aliquota  dal  4,43  per
          cento da trasferire; 
            Considerato  che  la  contestuale  riduzione  va  operata
          soltanto in  correlazione  all'adeguamento  della  aliquota
          contributiva di  finanziamento  dovuta  a  vore  del  Fondo
          pensioni  lavoratori   dipendenti   gestito   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale; 
             Ritenuta la necessita' di provvedere; 
                                   Decreta: 
            1. 1. A decorrere  dal  1  gennaio  1996,  in  attuazione
          dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,
          l'aliquota contributiva di finanziamento  dovuta  a  favore
          del Fondo pensioni lavoratoridipendenti gestito  dall'INPS,
          gia' fissata per la generalita' dei lavoratori nella misura
          del 27,57 per cento, di cui 8,54 per  cento  a  carico  del
          dipendente, e' elevata al 32 per cento,  di  cui  8,54  per
          cento a carico del dipendente, con un  conseguente  aumento
          di 4,43 punti percentuali. 
            2. Lo stesso aumento di 4,43 punti percentuali si applica
          alle aliquote di finanziamento al Fondo pensioni lavoratori
          dipendenti stabilite per categorie per le quali le aliquote
          medesime risultino inferiori a quella generale  di  cui  al
          comma precedente, ivi compresa l'aliquota  prevista  per  i
          disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro di cui alla
          legge 6 agosto 1975, n. 418. 
            3.  Nei  casi  in  cui  la  variazione   delle   aliquote
          contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee
          a carico della gestione di cui all'art. 24  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88, non consenta di raggiungere  per  alcune
          categorie o settori l'aliquota aggiuntiva pari a 4,43 punti
          percentuali dovuta al Fondo pensioni lavoratori  dipendenti
          gestito dall'INPS, a motivo della  entita'  delle  aliquote
          per le prestazioni temporanee soggette a variazione  ovvero
          a causa di esclusione delle stesse,  l'onere  dell'aliquota
          residuale e' posto a carico del datore di lavoro. 
            4. Le aliquote di cui al comma 24 dell'art. 3 della legge
          8 agosto 1995, n. 335  e  all'art.  3-ter  della  legge  14
          novembre 1992, n. 438, si aggiungono a  quelle  di  cui  ai
          precedenti commi, secondo le norme che le disciplinano.  5.
          In  attesa  della   generale   revisione   delle   aliquote
          contributive di finanziamento delle prestazioni  temporanee
          a carico della gestione di cui all'art. 24  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88, sono conseguentemente variate le singole
          aliquote nelle misure di seguito indicate: 
            a) contributo per l'assicurazione obbligatoria contro  la
          tubercolosi da 2,01 per cento a 1,87  per  cento.  Per  gli
          operai agricoli da 0,11 per cento a 0,01 per cento; 
            b) contributi per i trattamenti economici  di  maternita'
          relativi ai rispettivi settori: 
                da 1,23 per cento a 0,66 per cento; 
                da 1,01 per cento a 0,44 per cento; 
                da 0,90 percento a 0,33 per cento; 
                da 1,20 per cento a 0,63 per cento; 
                da 0,85 per cento a 0,28 per cento; 
                da 0,80 per cento a 0,23 per cento; 
                da 0,31 per cento a 0,01 per cento; 
            c) contributi per il finanziamento dell'assegno per 
          il nucleo familiare relativi ai rispettivi settori: 
                da 6,20 per cento a 2,48 per cento; 
                da 5,00 per cento a 1,28 per cento; 
                da 4,15 per cento a 0,43 per cento; 
                da 4,00 per cento a 0,28 per cento. 
            2. Le riduzioni di cui all'art. 1, comma 5,  non  trovano
          applicazione   per   le   categorie   iscritte   a   regimi
          pensionistici  obbligatori  diversi  dal   Fondo   pensioni
          lavoratori dipendenti. 
            3. La  elevazione  contributiva  per  il  Fondo  pensioni
          lavoratori dipendenti gestito dall'INPS pari a  4,43  punti
          percentuali  non  si  applica  ai   prosecutori   volontari
          autorizzati con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1995". 
            -  Il  decreto  legislativo  21  aprile  1997,   n.   124
          (Disciplina delle  forme  pensionistiche  complementari,  a
          norma dell'art. 3, comma 1,  lettera  v),  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, S.O. 
            - Per il testo dell'art. 24 della legge n. 88/1989 e  per
          il decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, si veda in
          nota al comma 2. 
            - Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335 (Riforma del sistema pensionistico 
          obbligatorio e complementare) e' il seguente: 
            "18. A decorrere dal periodo di paga in corso  alla  data
          di entrata in vigore della  presente  legge  rientra  nella
          retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12  della  legge
          30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
          aziendale della provvista  relativa  ai  mutui  e  prestiti
          concessi dal datore di lavoro ai  dipendenti  ed  il  tasso
          agevolato, se inferiore al  predetto  costo,  applicato  ai
          dipendenti stessi. Per i lavoratori,  privi  di  anzianita'
          contributiva, che si iscrivono a far  data  dal  1  gennaio
          1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per  coloro  che
          esercitano l'opzione per il sisterna contributivo, ai sensi
          del comma 23 dell'art 1, e' stabilito  un  massimale  annuo
          della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
          con effetto sui  periodi  contributivi  e  sulle  quote  di
          pensione successivi alla data di prima  assunzione,  ovvero
          sucessivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura
          e'  annualmente  rivalutata  sulla  base  dell'indice   dei
          prezzzi al consumo per le famiglie di operai  e  impiegati,
          cosi'  come  calcolato   dall'ISTAT.   Il   Governo   della
          Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
          relative al trattamento fiscale e contributivo della  parte
          di reddito eccedente l'importo del  tetto  in  vigore,  ove
          destinata al finanziamento dei Fondi  pensione  di  cui  al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
          rispetto ai principi gia' previsti nel predetto  decreto  e
          successive modificazioni ed integrazioni". 
            - Il comma 4 dell'art. 4 della legge 13 luglio  1965,  n.
          859,  (Norme  di  previdenza  per  il  personale  di   volo
          dipendente da aziende di navigazione  aerea)  ora  abrogato
          dal presente decreto, cosi' recitava: 
            "Il  versamento  del  suddetto  contributo  deve   essere
          eseguito  trimestralmente,  entro  il  mese  successivo  al
          trimestre solare cui si riferisce la retribuzione". 
            - Il comma 1 dell'art.  1  del  decreto-legge  9  ottobre
          1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          dicembre 1989, n. 389 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          evasione  contributiva,  di  fiscalizzazione  degli   oneri
          sociali,  di  sgravi  contributivi  nel  Mezzogiorno  e  di
          finanziamento dei patronati) e' il seguente: 
            "Art. 1 (Retribuzione  imponibile,  accreditamento  della
          contribuzione settimanale e limite minimo  di  retribuzione
          imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per
          il calcolo dei contributi di  previdenza  e  di  assistenza
          sociale  non  puo'  essere  inferiore   all'importo   delle
          retribuzioni stabilito  da  leggi,  regolamenti,  contratti
          collettivi, stipulati dalle organizzazioni  sindacali  piu'
          rappresentative  su  base  nazionale,  ovvero  da   accordi
          collettivi o contratti individuali, qualora ne  derivi  una
          retribuzione di importo superiore  a  quello  previsto  dal
          contratto collettivo". 
            -  L'art.  4  della  legge  31  ottobre  1988,   n.   480
          (Modificazioni  della  normativa  relativa  al   fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea) ora abrogato  dal  presente  decreto,
          cosi' recitava: 
            "Art. 4 (Minimale di retribuzione ai fini  contributivi).
          - 1. Per ciascuna categoria del personale di volo il limite
          minimo di retribuzione mensile, ai  fini  del  calcolo  dei
          contributi e delle prestazioni, non puo'  essere  inferiore
          all'importo risultante dalla tabella di cui al comma 3. 
            2. Qualora la retribuzione sia inferiore all'importo  del
          minimale di cui al comma 1, viene riconosciuto  un  periodo
          contributivo pari al rapporto  tra  la  retribuzione  e  il
          minimale medesimo. 
            3. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,   sentite   le   organizzazioni
          sindacali  maggiormente  rappresentative  delle   categorie
          professionali che concorrono al Fondo volo, e' approvata la
          tabella delle retribuzioni minime mensili di cui  al  comma
          1, da stabilirsi in  riferimento  ai  minimi  previsti  per
          ciascuna categoria del  personale  di  volo  dai  contratti
          collettivi  di  lavoro  e  delle  aziende  di   costruzioni
          aereonautiche. 
            4. Il limite di cui al comma 1 e' aumentato,  ogni  anno,
          nella   stessa   misura   percentuale   delle    variazioni
          dell'indice del costo della vita  calcolato  dall'ISTAT  ai
          fini della scala mobile delle retribuzioni  dei  lavoratori
          dell'industria ed e'  soggetto  a  revisione  triennale  da
          stabilirsi con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente rappresentative delle categorie  professionali
          che concorrono al Fondo  volo,  in  riferimento  ai  minimi
          previsti per ciascuna categoria del personale di  volo  dai
          contratti collettivi  di  lavoro  per  i  dipendenti  dalle
          aziende di navigazione aerea e delle aziende di costruzioni
          aereonautiche. 
            5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per i
          periodi di astensione dal lavoro previsti  dalla  legge  30
          dicembre  1971,  n.  1204,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, nel caso di retribuzione in misura ridotta". 
            - L'art. 21 della legge n.  859/1965,  ora  abrogato  dal
          presente decreto, cosi' recitava: 
            "Art. 21 (Prescrizione dei contributi). - La prescrizione
          di cui all'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
          n. 1827, non opera per i contributi dovuti e non versati al
          Fondo per la previdenza del personale di volo". 
            - Il testo dell'art. 5 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di
          coordinamento della  legge  4  aprile  1952,  n.  218,  sul
          riordinamento     delle     pensioni     dell'assicurazione
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti) e' il seguente: 
            "Art. 5. - Qualora il periodo di  paga  sia  stabilito  a
          quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia
          prestato la sua opera solo per una parte del periodo,  sono
          dovuti tanti contributi base  settimanali  quante  sono  le
          settimane  intere  o  frazioni  di   esse   con   effettiva
          prestazione di lavoro. 
            Il valore di  tali  contributi  e'  quello  della  classe
          corrispondente all'importo  che  si  ottiene  dividendo  la
          retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il  numero
          dei contributi dovuti. 
            Qualora il lavoratore durante l'assenza dal lavoro riceva
          in tutto o in parte la retribuzione o essendo il periodo di
          paga mensile, presti opera in tutte le  settimane  comprese
          nel mese, anche se non per l'intero periodo,  si  applicano
          le norme comuni. 
            Per gli operai turnisti  e  gli  operai  giornalieri  non
          agricoli che prestano opera  saltuaria  i  contributi  base
          settimanali possono  essere  ragguagliati  a  giornata  con
          decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
          sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale". 
            - L'art. 7 della legge  11  novembre  1983,  n.  638,  di
          conversione del decreto-legge 12  settembre  1983,  n.  463
          (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e  per
          il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
          settori della pubblica amministrazione e proroga di  taluni
          termini) e' il seguente: 
            "Art. 7 - 1. Il  numero  dei  contributi  settimanali  da
          accreditare ai lavoratori dipendenti  nel  corso  dell'anno
          solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche  a  carico
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per  ogni
          anno solare successivo al  1983  e'  pari  a  quello  delle
          settimane dell'anno stesso  retribuite  o  riconosciute  in
          base   alle   norme   che   disciplinano   l'accreditamento
          figurativo,  sempre   che   risulti   erogata,   dovuta   o
          accreditata figurativamente per ognuna  di  tali  settimane
          una retribuzione non  inferiore  al  30%  dell'importo  del
          trattamento minimo mensile di pensione a carico  del  Fondo
          pensioni lavoratori  dipendenti  in  vigore  al  1  gennaio
          dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di  paga  in
          corso alla data del 1 gennaio 1984,  il  limite  minimo  di
          retribuzione giornaliera, ivi  compresa  la  misura  minima
          giornaliera dei salari medi  convenzionali,  per  tutte  le
          contribuzioni dovute in materia di previdenza e  assistenza
          sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del
          trattamento minimo mensile di pensione a carico  del  Fondo
          pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1  gennaio  di
          ciascun anno. 
            2. In caso  contrario  viene  accreditato  un  numero  di
          contributi settimanali pari al  quoziente  arrotondato  per
          eccesso  che   si   ottiene   dividendo   la   retribuzione
          complessivamente   corrisposta,   dovuta   o    accreditata
          figurativamente nell'anno solare, per  la  retribuzione  di
          cui al comma precedente. I  contributi  cosi'  determinati,
          ferma restando l'anzianita' assicurativa, sono riferiti  ad
          un periodo comprendente tante settimane retribuite,  e  che
          hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per  quanti
          sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a
          decorrere dall'ultima settimana  lavorativa  o  accreditata
          figurativamente compresa nell'anno. 
            3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi   si
          applicano per i periodi successivi al 31 dicembre  1983  ai
          fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le
          quali  e'  previsto  un  requisito  contributivo  a  carico
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
            4. Per l'anno in cui cade la decorrenza  della  pensione,
          il numero dei  contributi  settimanali  da  accreditare  ai
          lavoratori per il periodo  compreso  tra  il  primo  giorno
          dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione  si
          determina applicando le norme di cui  ai  precedenti  commi
          limitatamente   alle   settimane   comprese   nel   periodo
          considerato per  le  quali  sia  stata  prestata  attivita'
          lavorativa o  che  abbiano  dato  luogo  all'accreditamento
          figurativo. Lo stesso criterio si applica per le 
          altre prestazioni previdenziali e assistenziali. 
            5. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3  e  4  del
          presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai
          servizi domestici e familiari, agli operai  agricoli,  agli
          apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato. 
            6. A decorrere dal 1 gennaio 1984 il primo e  il  secondo
          comma  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono  sostituiti  dai
          seguenti: 
            "Ai fini del  diritto  alle  prestazioni  assicurative  a
          carico dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale,
          nel corso di un trimestre solare il numero  dei  contributi
          settimanali da accreditare al lavoratore e' pari  a  quello
          delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali
          risulti versata  o  dovuta  la  contribuzione  in  base  al
          presente decreto sempreche' per ciascuna settimana  risulti
          una contribuzione media 
          corrispondente ad un minino di 24 ore lavorative. 
            In  caso  contrario  sara'  accreditato  un   numero   di
          contributi settimanali pari al quoziente,  arrotondato  per
          eccesso,  che  si  ottiene   dividendo   la   contribuzione
          complessiva del predetto trimestre solare per l'importo 
          contributivo corrispondente a 24 ore lavorative". 
            7. A decorrere dal 1 gennaio 1984 l'importo minimo  della
          retribuzione settimanale sulla  quale  sono  commisurati  i
          contributi  non  puo'  essere  inferiore  a  quello   della
          retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla
          tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
          convertito, con  modificazioni  nella  legge  26  settembre
          1981,  n.  537,  pari  o  immediatamente   inferiore   alla
          retribuzione settimanale determinata ai sensi del  comma  1
          del presente articolo. 
            8. L'importo del contributo volontario minimo  dovuto  da
          tutte    le    categorie    di    prosecutori     volontari
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia e i superstiti dei  lavoratori  dipendenti  e'
          quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di
          cui al precedente comma le aliquote percentuali  in  vigore
          per ciascuna categoria. Per i  lavoratori  autonomi,  fermo
          restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 in materia
          di contribuzione base,  tale  contributo  non  puo'  essere
          inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i
          lavoratori dipendenti comuni. Per le  categorie  tenute  al
          versamento di contributi volontari mensili tale importo  e'
          ragguagliato al mese. 
            9.   Ai   fini   dell'accertamento    del    diritto    e
          dell'anzianita' contributiva per  la  determinazione  della
          misura delle  pensioni  di  vecchiaia,  di  anzianita',  di
          invalidita' ed ai  superstiti  degli  operai  agricoli,  da
          liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983,  a
          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti, il requisito minimo di contribuzione  annua  e'
          elevato  a  270  giornate   di   contribuzione   effettiva,
          volontaria o figurativa e, conseguentemente,  il  requisito
          minimo di contribuzione, per tutte le categorie  di  operai
          agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con  esclusione
          di quelle coperte da contribuzione figurativa per  malattia
          e  per  indennita'  ordinaria  di  disoccupazione,  per  il
          diritto alla pensione di anzianita'. Per  il  conseguimento
          dello stesso diritto e' altresi' richiesto il requisito  di
          35  anni  di  iscrizione  negli   elenchi   nominativi   di
          categoria; 4.050 giornate per il diritto alla  pensione  di
          vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alle  pensione  di
          invalidita', di cui almeno 270 nel  quinquennio  precedente
          la domanda di pensione. 
            10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere  riferite
          ad un anno successivo nel quale risultino accreditate 
          almeno 30 giornate di contribuzione effettiva. 
            11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al
          31 dicembre 1983,  qualora  nel  corso  dell'anno  sussista
          anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa  extra
          agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun
          anno un numero di settimane superiore a 52. 
            12. I contributi versati o accreditati  relativamente  al
          lavoro agricolo per i periodi anteriori al 1  gennaio  1984
          in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati
          per i coefficienti 2,60 e 3,86,  rispettivamente,  per  gli
          uomini e per le donne e i ragazzi. 
            12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui  al  comma
          precedente non possono, comunque, essere computati piu' 
          di 270 contributi giornalieri per anno. 
            13. I lavoratori agricoli che non  raggiungano  nell'anno
          il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri,
          possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi
          fino alla concorrenza del predetto numero". 
            -  L'art.  8  della  legge  23  aprile   1981,   n.   155
          (Adeguamento delle  strutture  e  delle  procedure  per  la
          liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti  di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica) cosi' recita: 
            "Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai  fini  del  calcolo
          della   retribuzione   annua   pensionabile,   il    valore
          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
          riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti  dalle
          disposizioni in vigore e'  determinato  sulla  media  delle
          retribuzioni settimanali percepite in  costanza  di  lavoro
          nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi  o,
          nell'anno  di  decorrenza  della  pensione,   nel   periodo
          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
          stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse  le  retribuzioni
          settimanali percepite  in  misura  ridotta  per  uno  degli
          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
          diritto all'accredito di contribuzione figurativa o  per  i
          trattamenti di integrazione salariale. 
            Nei  casi  in  cui   nell'anno   solare   non   risultino
          retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
          ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato  con
          riferimento all'anno solare immediatamente  precedente  nel
          quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
          lavoro.   Per   i    periodi    anteriori    all'iscrizione
          nell'assicurazione   generale   obbligatoria   il    valore
          retributivo da attribuire e'  determinato  con  riferimento
          alla retribuzione percepita nell'anno 
          solare in cui ha inizio l'assicurazione. 
            Qualora in corrispondenza degli eventi di  cui  al  primo
          comma  sia  richiesto  il  riconoscimento   figurativo   ad
          integrazione  della  retribuzione,  le  media   retributiva
          dell'anno solare e' determinata escludendo le  retribuzioni
          settimanali percepite in misura ridotta.  In  tale  ipotesi
          ciascuna settimana  a  retribuzione  ridotta  e'  integrata
          figurativamente fino a concorrenza del  valore  retributivo
          riconoscibile, in caso di totale 
          mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi. 
            I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e'   ammessa
          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
          per  il  conseguimento  del  diritto  alla   pensione   per
          l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per  la
          determinazione della  sua  misura.  Per  detti  periodi  il
          contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
          retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale. 
            Le somme occorrenti alla  copertura  della  contribuzione
          figurativa relativamente ai periodi  di  sospensione  e  di
          riduzione d'orario, per i quali e'  ammessa  l'integrazione
          salariale, sono versate, a carico della Cassa  integrazione
          guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
            Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati  necessari
          per il calcolo dei valori retributivi di cui ai  precedenti
          commi sencondo criteri e modalita' stabiliti dal  consiglio
          di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale. 
            Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini   della
          determinazione dei requisiti contributivi per il diritto  a
          pensione  e  per  il  calcolo  della   retribuzione   annua
          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
          e' pari a sei giornate. La retribuzione  da  calcolare  per
          ciascuna giornata e' quella determinata ai sensi  dell'art.
          28 del decreto del Presidente della  Repubblica  27  aprile
          1968, n. 488 (9/b), per l'anno solare in cui si collocano i
          periodi riconosciuti figurativamente. 
            In deroga a quanto previsto dal primo comma del  presente
          articolo ai lavoratori collocati in  aspettativa  ai  sensi
          dell'art.  31  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini del calcolo  della  pensione  sono  commisurate  della
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta dall'interessato al momento del  collocamento  in
          aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione  alla
          dinamica salariale e di carriera della stessa  categoria  e
          qualifica. Per i lavoratori collocati  in  aspettativa  che
          non abbiano regolato mediante specifiche normative  interne
          o contrattuali il trattamento economico del  personale,  si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate dai contributi nazionali collettivi di  lavoro  per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. 
            Restano ferme in  materia  le  disposizioni  dell'art.  1
          della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della delle 10 marzo
          1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. 
            Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano
          anche per il trasferimento  dei  contributi  figurativi  ad
          altri  enti  previdenziali  per  richieste  presentate  dai
          lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge". 
             - L'art. 20 della legge n. 859/1965, cosi' recita: 
            "Art. 20 (Comunicazione dei dati relativi  all'assunzione
          ed all'esonero degli iscritti). - Entro tre mesi dalla data
          di entrata in  vigore  della  presente  legge,  le  aziende
          devono trasmettere all'Istituto nazionale della  previdenza
          sociale i seguenti dati relativi al personale iscritto alla
          data stessa: 
              1) cognome e nome; 
              2) stato di famiglia; 
            3)  data  di  assunzione  in  servizio  e  numero   della
          posizione    costituita     nell'assicurazione     generale
          obbligatoria; 
            4) categoria e qualifica ed ogni altra notizia che potra'
          essere richiesta dall'Istituto stesso. 
            Eventuali variazioni dei dati di cui al precedente  punto
          4)  saranno  indicate  dalle  aziende  negli   elenchi   di
          contribuzione relativi agli anni solari sucesivi a quello 
          di entrata in vigore della presente legge. 
            Le aziende sono tenute a comunicare le  notizie  relative
          alle assunzioni ed alle risoluzioni di rapporto  di  lavoro
          intervenute dopo l'entrata in vigore della presente  legge,
          entro tre mesi  dalla  data  in  cui  gli  eventi  si  sono
          verificati". 
            - Il comma 17 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,  cosi'
          recita: 
            "17. Con decorrenza  dal  1  gennaio  1996,  per  i  casi
          regolati dagli articoli 3, comma  3,  e  7,  comma  3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,  l'incremento
          delle   settimane   di   riferimento   delle   retribuzioni
          pensionabili, gia' previsto nella misura del 50 per  cento,
          e' sostituito dalla misura del 66,6 per  cento  del  numero
          delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio  1996  e  la
          data di decorrenza della pensione, con  arrotondamento  per
          difetto". 
            - Il comma 12 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,  cosi'
          recita: 
            "12. Per i lavoratori iscritti alle forme  di  previdenza
          di cui al comma 6  che  alla  data  del  31  dicembre  1995
          possono far valere un'anzianita' contributiva  inferiore  a
          diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma: 
            a) della quota di pensione corrispondente alle  anzanita'
          acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata,  con
          riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo
          il sistema retributivo  previsto  dalla  normativa  vigente
          precedentemente alla predetta data; 
            b) della quota di pensione corrispondente al  trattamento
          pensionistico   relativo    alle    ulteriori    anzianita'
          contributive calcolato secondo il sistema contributivo". 
            - Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,  cosi'
          recita: 
            "23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione
          e'  conseguibile  a  condizione   della   sussistenza   dei
          requisiti di anzinita' contributiva e  anagrafica  previsti
          dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
          in via transitoria come integrata dalla presente legge.  Ai
          medesimi lavoratori e'  data  facolta'  di  optare  per  la
          liquidazione del trattamento  pensionistico  esclusivamente
          con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
          relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
          comma 19, a condizione che abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva pari o superiore a quindici 
          anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo". 
            -  L'art.  1  della  legge  7  febbraio   1979,   n.   29
          (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori 
          ai fini previdenziali), cosi' recita: 
            "Art. 1 - Al lavoratore dipendente, pubblico  o  privato,
          che sia o  sia  stato  iscritto  a  forme  obbligatorie  di
          previdenza    sostitutive    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  per  l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i
          superstiti dei lavoratori dipendenti  gestita  dall'INPS  o
          che abbiano dato  luogo  all'esclusione  o  all'esonero  da
          detta assicurazione e' data facolta', ai fini del diritto e
          della  misura  di  un'unica  pensione,  di   chiedere,   in
          qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi  di
          contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa  presso
          le sopracitate forme previdenziali mediante  la  iscrizione
          nell'assicurazione generale obbligatoria e la  costituzione
          in    quest'ultima    delle    corrispondenti     posizioni
          assicurative. A tal fine  la  gestione  o  le  gestioni  di
          provenienza trasferiscono alla gestione  dell'assicurazione
          generale obbligatoria predetta l'ammontare  dei  contributi
          di  loro  pertinenza,  maggiorati  dell'interesse  composto
          annuo  del  4,50  per  cento.  Ai  fini  del  calcolo   dei
          contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri
          di cui all'art. 5, quarto,  quinto  e  sesto  comma,  della
          presente legge. 
            Qualora  il  trasferimento  debba   avvenire   a   carico
          dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende
          autonome, i contributi di pertinenza del datore  di  lavoro
          sono  calcolati  con  riferimento  alle  aliquote   vigenti
          nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti. 
            Coloro che possono far valere  periodi  di  assicurazione
          nelle gestioni speciali per i lavoratori  autonomi  gestite
          dall'INPS e chiedono di avvalersi della facolta' di cui  al
          primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al
          cinquanta per cento della differenza  tra  l'ammontare  dei
          contributi trasferiti e l'importo della riserva  matematica
          calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art.
          13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. 
            La facolta' di cui al primo comma puo' essere  esercitata
          dai lavoratori autonomi di  cui  al  comma  precedente  che
          possano far valere, all'atto della domanda, un  periodo  di
          contribuzione  di   almeno   cinque   anni   immediatamente
          antecedente nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
          l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei  lavoratori
          dipendenti oppure in  due  o  piu'  gestioni  previdenziali
          diverse    dalla    predetta     assicurazione     generale
          obbligatoria". 
            - L'art. 38 della legge n.  859/1965,  ora  abrogato  dal
          presente decreto, cosi' recitava: 
            "Art. 38 (Liquidazione della posizione  assicurativa).  -
          Per  gli  iscritti  al  Fondo,  che  cessino  dal  prestare
          servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non  si
          avvalgano  della  facolta'  di  proseguire  volontariamente
          l'iscrizione,  e'  costituita,  al   compimento   dell'eta'
          prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda
          degli    interessati,    una     posizione     assicurativa
          nell'assicurazione generale  obbligatoria  per  il  periodo
          corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo
          mediante accreditamento  dei  contributi  base  determinati
          quanto alla classe ed alla categoria, secondo le  norme  in
          vigore per la predetta  assicurazione  durante  il  periodo
          medesimo. 
            In aggiunta ai contributi base accreditati  a  norma  del
          comma precedente,  sono  trasferiti  al  Fondo  adeguamento
          pensioni i contributi calcolati con le modalita' ed in base
          alle  percentuali  vigenti  nel   periodo   al   quale   si
          riferiscono i contributi stessi. 
            Gli iscritti di cui al primo comma del presente  articolo
          hanno, altresi', diritto alla  restituzione  di  una  somma
          pari alla differenza fra quella versata in loro  favore  al
          Fondo di previdenza per  il  personale  di  volo  e  quella
          trasferita  all'assicurazione  generale  obbligatoria,   ai
          sensi del primo e  secondo  comma  del  presente  articolo,
          maggiorata dell'interesse annuo del 4 per  cento  calcolato
          sino alla data di cessazione dell'obbligo assicurativo. 
            Per gli iscritti  al  Fondo,  che  cessino  dal  prestare
          servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non  si
          avvalgano  della  facolta'  di  proseguire  volontariamente
          l'iscrizione,  e'  costituita,  al   compimento   dell'eta'
          prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda
          degli    interessati,    una     posizione     assicurativa
          nell'assicurazione generale  obbligatoria  per  il  periodo
          corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo
          mediante accreditamento  dei  contributi  base  determinati
          quanto alla classe ed alla categoria, secondo le  norme  in
          vigore per la predetta  assicurazione  durante  il  periodo
          medesimo. 
            Le norme del presente articolo, tranne quelle di  cui  al
          precedente terzo comma, sono applicabili anche a favore dei
          superstiti di iscritti che non abbiano diritto  a  pensione
          indiretta a carico del Fondo, ma per i quali sussistano  le
          condizioni per la  liquidazione  di  prestazioni  a  carico
          dell'assicurazione  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
          vecchiaia ed i superstiti". 
            - L'art. 13 della legge 31  ottobre  1988,  n.  480,  ora
          abrogato dal presente decreto, cosi' recitava: 
            "Art. 13. - 1. Il primo comma dell'art. 38 della legge 13
          luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente: 
            "Per gli iscritti al  Fondo,  che  cessino  dal  prestare
          servizio senza aver conseguito diritto a pensione e non  si
          avvalgano  della  facolta'  di  proseguire  volontariamente
          l'iscrizione,  e'  costituita,  al   compimento   dell'eta'
          prevista per il diritto a pensione o anche prima, a domanda
          degli    interessati,    una     posizione     assicurativa
          nell'assicurazione generale  obbligatoria  per  il  periodo
          corrispondente a quello di effettiva contribuzione al Fondo
          mediante accreditamento  dei  contributi  base  determinati
          quanto alla classe ed alla categoria, secondo le  norme  in
          vigore per la predetta  assicurazione  durante  il  periodo
          medesimo". 
            2. Il quarto comma dell'art. 38  della  legge  13  luglio
          1965, n. 859, e' abrogato".